ESTRATTO DALLO STATUTO
Art. 3 – ASSOCIATI
Gli associati si distinguono in:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari
L’iscrizione dei soci ordinari all’associazione si ottiene con il possesso dei seguenti requisiti:
- essere maggiorenni;
- essere cittadini italiani o di un altro Stato della U. E. purchè residenti stabilmente in Italia;
- godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio;
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
- aver sostenuto con esito positivo un esame di idoneità;
- essere in possesso della partita IVA;
Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento dei crediti formativi la cui certificazione è di competenza esclusiva del Centro Studi Nazionale.
Hanno l’obbligo di applicare ai dipendenti dello studio che esplicano attività correlata all’amministrazione di immobili, il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall’associazione.
Le modalità di iscrizione di organismi appositamente costituiti per l’amministrazione di condomini ed immobili sono inserite nel Regolamento di attuazione, nel quale è prevista anche l’istituzione di elenchi speciali di associati.
Art. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
La quota di iscrizione e il contributo associativo annuale, nelle misure stabilite dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali e da quelli provinciali entro il 31 dicembre dell’anno precedente, devono essere corrisposti alla Tesoreria provinciale all’atto dell’iscrizione.
Negli anni successivi il contributo associativo deve essere versato entro il mese di marzo, alla sede Nazionale, tramite un Istituto di Credito che provvederà contestualmente agli accrediti delle quote di competenza.
Art. 5 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO.
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
- perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 3;
- morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- espulsione;
- dimissioni;
- decesso;
ART. 53 – VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ASSOCIATI
Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico o comunque di condotte non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare, che ha natura di arbitrato ex art. 806 CPC.
La competenza a procedere disciplinarmente contro un Associato appartiene al Collegio Regionale dei Probiviri avente giurisdizione sulla sede provinciale di iscrizione dello stesso.
Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Viene esercitato dal Collegio Nazionale dei Probiviri in grado unico il potere disciplinare in confronto degli Associati che:
a) A livello Nazionale, Regionale, Provinciale, rivestano le cariche di Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere;
b) Rivestano le funzioni di membro del Collegio Nazionale o Regionale dei Probiviri;
c) A livello Nazionale o regionale rivestano le funzioni di Revisori dei Conti.
Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta di altro Associato.
ART. 54 – SANZIONI DISCIPLINARI
Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1° l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi;
2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa ed del biasimo in corso;
3° la sospensione dall’iscrizione alla Associazione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non maggiore di un anno;
Nel comminare la sanzione della sospensione il Collegio può proporre motivatamente al presidente Nazionale di pronunziare l’espulsione dell’Associato, con revoca della sua iscrizione alla Associazione.
Art. 55 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’associazione nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili dell’associazione.
L’associazione si sostiene mediante quote d’iscrizione, contributi associativi ed altri eventuali finanziamenti.
Art. 56 – NORME DEONTOLOGICHE
La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.
E’demandata al Consiglio nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.
ESTRATTO DAL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 8
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo; nel caso di sopravvenute difficoltà deve informare i proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista.