Regolamento approvato al Congresso di Napoli il 21-6-2008
Allegato B) alla raccolta n. 18546
R E G O L A M E N T O
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITA’
Art. 1 COSTITUZIONE –SEDE
La sede legale è in Roma, Via Cola di Rienzo, 111.
L’eventuale spostamento della sede legale, all’interno della città di Roma, sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio Nazionale.
Art. 2 SCOPI e FINALITA’
Per il perseguimento degli scopi Associativi si potrà :
a) stabilire, mediante propri rappresentanti, collegamenti con altre Associazioni di Amministratori Immobiliari operanti in ambito comunitario e mondiale;
b) istituire speciali elenchi per giovani amministratori e praticanti;
c) curare in proprio od attraverso terzi, pubblicazioni anche periodiche o notiziari;
d) promuovere la costituzione di una cassa nazionale di previdenza per amministratori di immobili o stipulare accordi con istituti già esistenti.
e) costituire un fondo di garanzia fidejussoria e stipulare copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale degli amministratori, a tutela della clientela e della immagine della categoria.
f) promuovere l’aggiornamento professionale, mediante idonee istituzioni scientifiche e costanti informazioni ai propri associati.
g) promuovere l’avviamento e la formazione dei dipendenti dei propri associati e dei condomini..
h) promuovere e/o partecipare alla gestione di organismi didattici anche a livello universitario;
i) promuovere l’istituzione di corsi per l’avviamento alla professione.
TITOLO II
ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI
Art. 3 – ASSOCIATI
L’iscrizione all’Associazione deve essere richiesta con domanda scritta su modulo unico nazionale alla Sede Provinciale nella quale il socio intende essere iscritto.
In elenco speciale, senza diritto di voto, possono essere iscritte società o studi associati costituiti per l’esercizio della professione, purché i soci che al loro interno esplicano l’attività di amministratore immobiliare siano iscritti all’associazione.
La quota di iscrizione e la quota associativa annuale sarà stabilita dal consiglio nazionale e può essere differenziata tra persone fisiche, persone giuridiche di varia natura e associazioni professionali.
Il requisito del diploma di scuola media superiore può essere eccezionalmente surrogato, su proposta della sede provinciale e a discrezione della Giunta Nazionale, dalla dimostrazione di aver esercitato professionalmente l’attività di amministratore condominiale e immobiliare.
Art. 3.1 – ELENCO SOCI PRINCIPIANTI
Coloro che iniziano l’attività o che si stanno avviando alla professione possono essere iscritti nell’elenco Soci Principianti, ove dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e dell’art. 3 dello Statuto.
L’iscrizione in tale elenco è consentita fino a che l’attività non divenga continuativa e professionale e non può comunque durare più di tre anni.
Essa comporta la riduzione del 50% della quota associativa.
L’iscrizione da diritto al rilascio della tessera, alle coperture assicurative, all’acquisizione dei crediti formativi ed alla ricezione della rivista.
Il Socio principiante non ha diritto di voto.
Il Presidente Provinciale vigila in merito alla continuità dei requisiti per la permanenza nell’elenco.
Art. 3.2 – ELENCO DEI SOCI ONORARI
La Segreteria Nazionale dovrà tenere apposito elenco dei soci onorari nominati nelle singole provinciali.
I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi associativi e non hanno diritto di voto.
Art. 3.3 – ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE
L’iscrizione si intende efficace con il versamento delle quote Nazionali, Regionali e Provinciali.
L’iscrizione all’ANACI è incompatibile, con l’appartenenza ad altre associazioni di amministratori di condomini ed immobili o in generale di organismi che, anche seppure parzialmente, perseguono gli stessi scopi dell’ANACI.
Per “altra associazione” deve intendersi qualsiasi forma di aggregazione collettiva tra amministratori, compresi elenchi di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli presso i Comuni, le Regioni, le Camere di Commercio e i Tribunali.
Le domande di iscrizione devono essere inoltrate a cura del Presidente Provinciale alla Segreteria Nazionale e Regionale utilizzando l’apposito modulo nazionale, reperibile presso le Sedi Provinciali.
L’aspirante associato deve essere esaminato da una Commissione tecnico-giuridica composta in misura prevalente da docenti dei Corsi di Formazione.
I professionisti che svolgono l’attività da almeno cinque anni possono essere iscritti previo colloquio con dirigenti provinciali all’uopo delegati.
Spetta al Consiglio Provinciale la nomina della commissione esaminatrice ed il Presidente Regionale ha diritto ad assistere alle sessioni di esame o di inviare un proprio delegato.
Il Presidente Provinciale deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti disposizioni ai fini della iscrizione dei nuovi associati, ne certifica l’ammissione sia sul modulo di richiesta che sulla scheda individuale da inviarsi entro dieci giorni alla Segreteria Nazionale unitamente alla quota di iscrizione ed al contributo associativo
In caso di mancata ammissione da parte del Presidente Provinciale, l’aspirante socio può inoltrare appello al Collegio Regionale dei Probiviri.
Il numero di matricola deve essere rilasciato della Segreteria Nazionale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente Provinciale.
Art. 3.4 – OBBLIGHI E DOVERI
L’associato è tenuto ad osservare le deliberazioni dei competenti organi associativi e, nel caso di attività svolta in luogo diverso a quello di iscrizione, deve fare riferimento alle deliberazioni del Consiglio Provinciale ove sta operando.
Art. 4 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Il mancato versamento del contributo associativo entro i termini previsti dall’art. 4 dello Statuto comporta la perdita della qualità di associato e di tutti i diritti derivanti dall’appartenenza alla Associazione. Dal 1° marzo la riammissione all’Associazione avviene in modo automatico con il versamento del contributo associativo annuale oltre alla quota di nuova iscrizione.
Coloro che non avranno regolarizzato la propria posizione entro il 31 dicembre, potranno essere riammessi negli anni successivi con il pagamento dei contributi delle annualità pregresse oltre chiaramente alla quota di iscrizione.
I dirigenti dell’Associazione che non provvedono al pagamento della propria quota entro il mese di febbraio decadono comunque dalla carica e l’eventuale regolarizzazione della posizione economica non è titolo per la riammissione nella stessa.
Il Tesoriere Provinciale deve trasmettere immediatamente alla tesoreria Nazionale ed a quella Regionale i contributi associativi dei nuovi iscritti, con la copia del modulo di iscrizione, di competenza della Sede Nazionale.
I Presidenti Provinciali e Regionali hanno rispettivamente l’incarico di sovrintendere al puntuale assolvimento dell’adempimento di cui sopra
La violazione di tale obbligo comporterà la sospensione dei rispettivi Tesorieri e la censura dei Presidenti.
Art. 5 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La perdita della qualità di associato comporta l’obbligo di restituzione dell’attestato di iscrizione e del timbro che sono e restano di proprietà dell’Associazione.
I Presidenti Provinciali devono attivarsi per tale restituzione in particolare nei confronti di coloro che continuano nell’attività.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE
Art.6 – ORGANIZZAZIONE: CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Salvo diverse indicazioni gli Organi Collegiali sono convocati dai loro Presidenti mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere spedita tramite raccomandata, fax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione.
Art.7 – CARICHE ASSOCIATIVE: ADEMPIMENTI
I nominativi degli eletti alle cariche associative ed ai Consigli Regionali e Provinciali devono essere comunicati alla Presidenza Nazionale entro venti giorni dalla loro elezione.
Il Segretario Nazionale provvede a darne informazione al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Il Commissario ha il compito di gestire la sede commissariata e di convocare, entro i limiti di tempo previsti dal decreto di commissariamento, l’assemblea per il rinnovo delle cariche.
Art. 8 – CARICHE ASSOCIATIVE: COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE
E’ esclusa ogni determinazione di compenso ai dirigenti effettuata a posteriori.
Il rimborso delle spese sostenute dai Dirigenti o dai Soci è ammesso purché si tratti di attività che siano contemplate dallo Statuto o che siano state richieste dai competenti Organi.
La Giunta Nazionale determina i criteri per la liquidazione dei rimborsi delle spese.
Art. 9 – CARICHE ASSOCIATIVE : INCOMPATIBILITA’
Gli associati, che ricoprono cariche a qualsiasi livello nelle associazioni della proprietà, non possono ricoprire cariche all’interno dell’associazione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nel momento in cui riceve dal Segretario Nazionale la comunicazione delle nomine, ha il compito di controllo in merito ad eventuali casi di incompatibilità.
In caso di decadenza gli organi di competenza provvederanno ad attivare le procedure per la sostituzione.
Art. 10 – CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – ESPULSIONE – REVOCA – DECESSO
I Vicari che assumono le funzioni ad interim del presidente debbono provvedere entro 30 giorni agli atti necessari per le nuove nomine. In caso di dimissioni e/o impedimento permanente delle altre cariche i responsabili degli organi di competenza devono attivarsi per le nuove nomine entro gli stessi termini.
L’espulsione dalla Associazione o il venire meno della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza dalle cariche.
1) Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, può richiedere la convocazione di congresso straordinario per l’eventuale revoca delle cariche di competenza congressuale e per le relative nuove nomine.
2) Gli organi collegiali, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, possono revocare le cariche di propria competenza e provvedere alle nuove nomine.
Art. 11 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Rinvio allo statuto
Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI REGIONALI
Rinvio allo statuto
Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PROVINCIALI
Rimangono in essere le Sedi Comunali ed Intercomunali costituite prima del 31 marzo 1996, ed avranno le medesime rappresentanze organizzative delle Sedi Provinciali.
Lo scioglimento e la confluenza nella Sede Provinciale potranno essere deliberate con la maggioranza degli iscritti della Sede Comunale ed Intercomunale.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 14 – CONGRESSO NAZIONALE: COMPOSIZIONE
I delegati al Congresso vengono eletti nelle rispettive Assemblee Provinciali in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 20.
Gli eventuali resti verranno conteggiati nell’ambito di ciascuna Regione e i Delegati risultanti dal loro calcolo verranno distribuiti tra le Sedi Provinciali, in ragione della entità dei rispettivi resti.
Si intendono associati agli effetti congressuali e agli effetti delle assemblee per la nomina dei delegati, gli iscritti in regola con i versamenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il congresso.
Art. 15 – CONGRESSO NAZIONALE: CONVOCAZIONE
Il Congresso viene convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso spedito per raccomandata ai suoi componenti almeno trenta giorni prima dalla data fissata.
L’avviso dovrà contenere l’elenco degli argomenti che potranno essere messi in discussione.
La comunicazione agli associati potrà essere effettuata mediante la pubblicazione sulla Rivista Nazionale e la contestuale pubblicazione sul sito internet della sede nazionale.
Nel caso l’informazione venga trasmessa tramite la Rivista questa dovrà essere posta in distribuzione almeno sessanta giorni prima la data del Congresso.
Per il Congresso Ordinario i Presidenti Provinciali dovranno indire le assemblee dei Consigli Provinciali per il rinnovo degli organi provinciali in modo che entro il 15 febbraio ne venga trasmessa comunicazione ai rispettivi Presidenti Regionali ed al Segretario Nazionale.
I Presidenti Regionali dovranno convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo degli Organi Regionali e per l’elezione dei Consiglieri Nazionali in modo che entro il 15 marzo ne venga trasmessa comunicazione al Segretario Nazionale.
Decorsi inutilmente tali termini, i Presidenti degli Organi superiori o loro delegati dovranno attivarsi per le nomine di cui sopra entro i successivi 10 giorni.
Art. 16 CONGRESSO: COSTITUZIONE LAVORI PREPARATORI
La Verifica Poteri è effettuata da apposita commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale.
E’ presieduta dal Segretario Nazionale e in sua assenza dal Tesoriere Nazionale.
Trenta giorni prima della data fissata per il Congresso il Tesoriere Nazionale deve inviare alla Commissione l’elenco degli Associati in regola con il pagamento delle quote ed il Segretario Nazionale deve inviare l’elenco dei componenti elettivi e di diritto distinti per Provincia e per Regione.
All’inizio del Congresso, la Commissione verifica la partecipazione dei congressisti e determina per iscritto i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all’ordine del giorno.
Art. 17 – CONGRESSO NAZIONALE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VOTAZIONI
Gli scrutatori, nominati dal Congresso, potranno chiedere la collaborazione di altri congressisti.
Il Congressista, portatore di deleghe, non può trasferirle ad altri per tutta la durata del Congresso, ma, in caso di allontanamento anche temporaneo, può rilasciare la propria delega ad altro Congressista avente diritto al voto.
Il Presidente del Congresso, sentita l’Assemblea, stabilisce, per ogni delibera, se il voto debba essere espresso in modo segreto o palese, ed in tal caso per alzata di mano o per appello nominale.
Il verbale dei lavori della Commissione verifica poteri e quello del Congresso devono essere trasmessi in copia al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 18 CONGRESSO: ATTRIBUZIONI
Per le elezioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere, se dopo la seconda votazione non viene raggiunto il quorum necessario, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi.
Art. 19 – CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE – COSTITUZIONE
Il consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, fax o e-mail almeno venti giorni prima della data fissata.
E’ demandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze.
Ogni consigliere può essere portatore di tre deleghe.
Il consiglio nazionale deve essere convocato almeno due volte all’anno.
Art. 20 – CONSIGLIO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI
La nomina del Direttore del Centro Studi avviene su proposta del Presidente Nazionale
Art. 21 – CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI – DECADENZA
Si rimanda allo Statuto.
Art. 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI
Il Presidente, per gli atti associativi, può delegare oltre il Vicario ed i Vice Presidenti, altri componenti la Giunta.
Per casi particolari può delegare qualsiasi associato.
Può decretare il commissariamento di Sedi Regionali, Provinciali od Intercomunali per un periodo da tre mesi ad un massimo di dodici.
Rientra nel suo potere proporre alla Giunta l’istituzione e la composizione di specifiche commissioni di lavoro, definendone i termini, gli ambiti ed i compiti.
Può convocare direttamente le assemblee regionali, provinciali ed intercomunali eventualmente delegando all’uopo un membro della Giunta o del Consiglio dei Presidenti Regionali.
La nomina dei Consiglieri Nazionali a vita avviene mediante emissione da parte del Presidente nazionale dei relativo decreto che dovrà contenere la motivazione.
Art.23 – PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI
La nomina congressuale per acclamazione deve essere intesa nel senso che nessuno dissenta.
Art. 24 – SEGRETARIO NAZIONALE
Trasmette, unitamente alla convocazione del Consiglio, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del consiglio dei Presidenti Regionali avvalendosi anche di collaboratori esterni.
Acquisisce dalle Sedi Provinciali e Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la sede nazionale.
Vigila sulle convocazioni dei Consigli Regionali e delle Assemblee provinciali ed acquisisce i verbali relativi riferendone al Presidente Nazionale.
Entro 10 giorni dall’approvazione, trasmette al Collegio Nazionale dei Probiviri ogni modifica allo Statuto ed al Regolamento di attuazione e cura che le stesse vengano pubblicate sul primo numero in stampa della rivista.
Può delegare alcuni suoi compiti ad associato di fiducia sentita la giunta nazionale
Art. 25 – TESORIERE NAZIONALE
In occasione di approvazione di spese da parte della Giunta o del Consiglio Nazionale, deve attestare la disponibilità dei singoli capitoli di spesa detratte le somme già impegnate.
Trimestralmente invia ai Componenti la Giunta la situazione finanziaria dell’esercizio.
Entro il 30 aprile deve trasmettere al Segretario Nazionale i nominativi dei soci che risultano morosi.
Art. 26 – GIUNTA NAZIONALE
Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere Nazionale prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale
Discute le relazioni trimestrali del Segretario e del Tesoriere sull’andamento dell’Associazione.
Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto:
a) il Direttore Responsabile della Rivista;
b) il Direttore del Centro Studi;
c) l’eventuale delegato del presidente per i rapporti con le Associazioni ed Istituzioni estere;
d) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato.
Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta stessa.
Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 60 giorni, mese di agosto escluso, e deve essere predisposto un calendario annuale.
La maggioranza dei suoi componenti può richiedere la sua convocazione al Presidente, che dovrà provvedervi entro 15 giorni.
La Giunta, in caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all’interno del bilancio preventivo, importi resisi disponibili tra i capitoli di spesa. e dovrà darne informazione alla prima riunione del Consiglio Nazionale.
L’avviso di convocazione ai componenti di Giunta deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.
In caso di risultato in parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Il verbale di Giunta deve essere redatto a cura del Segretario Nazionale o di un addetto della Segreteria e deve essere inviato a tutti i suoi Componenti.
Entro 15 giorni, una sintesi del verbale deve essere pubblicato sul sito Web dell’Associazione (zona riservata ai soci).
Art. 27 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI
Verifica l’attuazione, in campo Regionale, degli indirizzi politici approvati dal Congresso Nazionale.
Sottopone al Consiglio Nazionale eventuali proposte sugli indirizzi politici associativi emersi in campo Provinciale e Regionale.
ART. 28 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
E’ composto da sette componenti tra i quali viene eletto il Presidente.
Il Collegio esercita le funzioni di cui all’Art. 28 dello Statuto seguendo le procedure degli Art. 53 ultimo comma e 54.
La costituzione ed il funzionamento del Collegio sono regolate altresì dall’Art. 54 di questo Regolamento.
Art. 29 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate.
Deve essere redatto verbale delle sue riunioni, da inviarsi ai componenti la Giunta nel quale deve essere evidenziata la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche dell’Associazione.
Il verbale della riunione di valutazione del consuntivo annuale deve essere allegato all’avviso di convocazione del Consiglio Nazionale.
Art. 30 CENTRO STUDI NAZIONALE
Il Centro Studi Nazionale nel perseguire le direttive politiche associative, collabora con il Presidente, la Giunta, il Consiglio Nazionale ed il Direttore Responsabile della Rivista, legittimati a richiederne pareri ed a curare la diffusione dei suoi elaborati.
Fornisce ai Centri Studi locali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.
Il Direttore nomina, un coordinatore giuridico ed uno tecnico, i quali faranno parte di diritto del comitato scientifico, previsto dallo statuto.
Coordina le attività scientifiche a livello locale.
Il Centro Studi non ha autonomia economica e le spese ad esso necessarie, nonché gli eventuali compensi per i collaboratori, vengono direttamente erogati dal Tesoriere Nazionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore ed approvato dalla Giunta Nazionale, con relativa relazione sulle attività da realizzare.
La Rivista Nazionale ed il sito Internet Nazionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.
Le personalità esterne alle quali il Centro Studi può fare riferimento devono vantare pubblicazioni od espletare attività didattiche o accademiche nel campo scientifico condominiale.
Il Centro Studi potrà redigere regolamento interno per l’espletamento della sua attività che dovrà essere trasmesso alla Giunta.
Art. 31 – RIVISTA NAZIONALE
Il Presidente Nazionale, quale Direttore Editoriale, in collaborazione con il Direttore Responsabile, può elaborare regolamento interno che dovrà essere trasmesso alla Giunta.
Il Direttore Responsabile, entro 30 giorni dalla sua nomina, deve comunicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei Componenti il Comitato di Redazione.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE
Art. 32 – SEDI REGIONALI
Le sedi devono tenere un conto corrente sul quale fare confluire la gestione finanziaria.
Possono costituire strutture esterne idonee a sviluppare attività anche economiche e/o organizzative finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.
A tal fine dovrà essere rilasciato apposito nulla osta da parte della Giunta Nazionale, previa verifica della conformità degli scopi della struttura esterna, con i compiti istituzionali e gli orientamenti dell’Associazione.
In ogni caso dovrà essere sollevata da ogni responsabilità l’ANACI Nazionale.
Art. 33 – CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE – COSTITUZIONE – VOTAZIONI
La prima riunione del Consiglio Regionale deve essere convocata dal Presidente Regionale uscente.
In tale riunione devono essere espletate le elezioni per le cariche istituzionali della regione.
In caso di dimissioni, espulsione, revoca o impedimento permanente, il sostituto del Consigliere Regionale viene nominato dal rispettivo Consiglio Provinciale.
Nell’impossibilità del Presidente e del Vice Presidente regionali di convocare e presiedere il Consiglio Regionale, spetta al consigliere anziano sostituirli.
In caso di inadempienza vi potrà provvedere il presidente nazionale od un suo delegato come vi potrà provvedere qualora il Consiglio Regionale non venisse riunito almeno due volte all’anno.
Art. 33/1 – CONSIGLIO REGIONALE: VOTAZIONI
Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza degli aventi diritto.
Le delibere vengono assunte con la maggioranza degli intervenuti.
Il Presidente Regionale stabilisce le modalità di ogni votazione: palese o segreta.
Hanno diritto al voto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Regionale eletti ai sensi dell’art. 33 dello Statuto.
Sono ammesse le votazioni per acclamazione.
Per acclamazione si intende che non sussistano voti contrari.
Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora per la nomina del Presidente nessuno dei candidati, abbia raggiunto la maggioranza si procederà ad altra votazione.
In caso di ulteriore parità si riterrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Art. 34 – CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI
Le assemblee per la nomina della cariche istituzionali regionali e per la nomina dei consiglieri nazionali devono essere tenute entro il 28 febbraio dell’anno in cui è prevista la convocazione del Congresso Ordinario.
Art. 34/1 – GIUNTA REGIONALE
La Giunta Regionale rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione nell’ambito regionale.
Propone al Consiglio Regionale la nomina del:
a) Direttore Responsabile della Rivista,
b) Direttore del Centro Studi regionale,
c) Coordinatore dei rapporti con le altre Associazioni di amministratori, con le Associazioni della proprietà, con i Sindacati degli inquilini e con le rappresentanze dei Consumatori.
d) Coordinatore del Gruppo Giovani.
e) Responsabile della Struttura esterna per lo sviluppo delle attività economiche della Sede Regionale.
E’ composta da:
a) Presidente, che la presiede
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) Componenti la Giunta eletti dal Consiglio Regionale con un minimo di uno e comunque in ragione di uno ogni quattrocento Associati.
Il Presidente, ha la facoltà di invitare alle riunioni di giunta senza diritto di voto:
a) Direttore Responsabile della Rivista
b) Direttore del Centro Studi Regionale
c) Coordinatore dei rapporti con le altre Associazioni
d) Presidente dei Revisori dei Conti
e) Coordinatore Regionale del Gruppo Giovani
f) Responsabile della Struttura esterna per lo sviluppo delle attività economiche della Sede Regionale.
Le delibere della Giunta sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
All’inizio del suo mandato il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti della Giunta stessa che ad ogni riunione dovranno relazionare sul loro operato.
Art. 34/2 – CENTRO STUDI REGIONALE
Il Centro Studi Regionale, nel perseguire gli indirizzi politici nazionali, assiste il Presidente, la Giunta, il Consiglio Regionale e il Direttore Responsabile della Rivista che sono legittimati a richiederne pareri e a curare la diffusione dei suoi elaborati.
Fornisce ai Presidenti Provinciali e Intercomunali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.
Coordina le attività scientifiche a livello locale.
Il Centro Studi regionale non ha autonomia economica e le spese ad esso necessarie nonché gli eventuali compensi per i suoi Componenti vengono erogati direttamente dal Tesoriere Regionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore e approvato trimestralmente dalla Giunta Regionale con relativa relazione sulle attività da realizzare.
Il direttore del centro studi regionale è membro di diritto del CSN.
La Rivista Regionale ed il sito Internet Regionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.
I Componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi devono avere una esperienza didattica nell’insegnamento della materia condominiale da almeno dieci anni o vantare pubblicazioni o espletare attività professionali o accademiche nel campo scientifico condominiale.
Art. 34/3 – RIVISTA REGIONALE
Il Direttore Responsabile, entro 30 giorni dalla sua nomina, deve comunicare alla Giunta Regionale i nominativi dei Componenti il Comitato di Redazione della Rivista
Art. 34/4 – GRUPPO GIOVANI REGIONALE
Il Rappresentante regionale del Gruppo Giovani coordina le attività dei giovani dell’associazione Regionale e riunisce almeno tre volte all’anno i rispettivi rappresentanti provinciali.
Art. 35 – CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI
L’elezione dei Consiglieri Nazionali avviene sulla base del numero degli Associati della Regione: uno ogni 125 o frazioni superiori a 75.
Qualora il risultato della votazione porti ad un ex equo si procederà ad una seconda votazione.
Nel caso permanga la parità nelle preferenze si provvederà al sorteggio.
Si indica a titolo di esempio quanto riportato nella tabella seguente:
Regione con 76 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere
Regione con 125 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere
Regione con 200 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere
Regione con 201 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere + 1 Consigliere per resto > di 75
Regione con 250 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri
Regione con 325 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri
Regione con 326 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri + 1 Consigliere per resto > di 75:
Art. 36 – PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale.
Trasmette ai Presidenti Provinciali e Intercomunali o direttamente agli Associati della Regione, tramite il Segretario, le informazioni utili per l’attività professionale degli Associati stessi.
Al termine del mandato verifica che le Sedi provinciali ed Intercomunali abbiano indetto le assemblee per il rinnovo delle cariche e, appena possibile, convoca i nuovi componenti del Consiglio Regionale.
Il Presidente Regionale ha il compito di verificare i resti, su base regionale, ai fini dell’attribuzione alle singole Provinciali od Intercomunali dei delegati congressuali, in aggiunta a quelli già eletti dalle singole Assemblee.
Può richiedere al Presidente Nazionale la sospensione di un associato per gravi motivi informando il presidente provinciale territorialmente competente.
Il Vice presidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di impossibilità dello stesso.
Art. 37 – SEGRETARIO REGIONALE
Attua le direttive del Presidente Regionale, cura l’organizzazione della Associazione in campo Regionale.
Trasmette, a tutti i Consiglieri Regionali e alla Segreteria Nazionale, il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo con relative Relazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, conti con almeno venti giorni di preavviso dalla data del Consiglio Regionale, per la loro approvazione.
Redige il verbale delle assemblee di Giunta e di Consiglio Regionale annotando specificatamente le votazioni avvenute che oltre ai componenti del Consiglio stesso devono essere inviati alla Segreteria Nazionale.
Acquisisce dalle Sedi provinciali e Intercomunali le iniziative culturali e scientifiche intraprese dalle stesse. Raccoglie gli studi e gli elaborati, presso la Sede Regionale e li rende conoscibili a tutti gli Associati della Regione, tramite la Rivista od il sito Internet.
Nel caso di dimissioni del presidente regionale rimane in carica sino alla sua eventuale sostituzione da parte del nuovo presidente regionale.
Art. 38 – TESORIERE REGIONALE
Deve inviare ai Componenti della Giunta e ai Consiglieri Regionali, almeno trimestralmente, la situazione finanziaria dell’Associazione, con la disponibilità dei singoli capitoli di spesa e detratte le somme già impegnate.
Art. 39 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI
E’ composto da cinque componenti tra i quali viene eletto il Presidente.
Il Collegio esercita le funzioni di cui all’art. 39 dello Statuto seguendo le procedure dell’art. 53 di questo Regolamento.
La costituzione ed il funzionamento del Collegio sono regolate altresì dall’art. 54 di questo Regolamento.
Art. 40 – COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate.
Deve essere redatto verbale delle sue riunioni, da inviarsi alla Giunta con allegata apposita relazione nella quale deve essere valutata la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche.
Il Presidente del Collegio può richiedere informazioni scritte al Segretario e al Tesoriere.
La relazione dei Revisori dei Conti deve essere allegata all’avviso di convocazione della riunione del Consiglio regionale, convocata per l’approvazione del consuntivo.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE
Art. 41 – SEDI PROVINCIALI ED INTERCOMUNALI
Le sedi devono tenere un conto corrente sul quale fare confluire la gestione finanziaria.
Qualora gli amministratori iscritti all’Associazione di una Provincia costituita, regrediscano e diventino meno di dieci le rappresentanze decadono automaticamente ed i singoli associati sceglieranno la provinciale limitrofa, alla quale aggregarsi.
La Sede Provinciale potrà essere ricostituita non appena il numero degli associati raggiungerà nuovamente il numero di dieci
Art. 42 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONECONVOCAZIONE – COSTITUZIONE E VOTAZIONE.
Il Segretario all’inizio di ogni Assemblea deve verificare che i presenti siano in regola con i contributi associativi , per stabilire il quorum previsto per la costituzione dell’assemblea.
L’Assemblea provinciale deve essere convocata per raccomandata, fax o e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata e l’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti in discussione.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto.
Le votazioni sono valide se assunte con la maggioranza degli intervenuti.
In caso di votazione in parità, prevale il voto del Presidente.
Qualora l’elezione riguardi la nomina del Presidente si procederà ad ulteriore votazione.
In caso di ulteriore parità si riterrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Art. 43 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI
Il rinnovo delle cariche provinciali istituzionali, i delegati al Congresso Nazionale e i canditati a ricoprire la carica di Consigliere nazionale, devono essere eletti almeno entro il 31 gennaio dell’anno in cui è prevista la convocazione del Congresso Nazionale.
La lista dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale da proporre al Consiglio regionale dovrà essere formata da un componente ogni 100 associati con il minimo di uno.
Premesso che i delegati al Congresso Nazionale vengano eletti in ragione di uno ogni 50 associati o frazione superiore a 30 si indica a titolo di esempio:
Provincia con 31 associati ha diritto a 1 delegato
Provincia con 50 associati ha diritto a 1 delegato
Provincia con 80 associati ha diritto a 1 delegato
Provincia con 81 associati ha diritto a 1 delegato + 1 delegato per resto > a 30
Provincia con 100 associati ha diritto a 2 delegati
Provincia con 130 associati ha diritto a 2 delegati
Provincia con 131 associati ha diritto a 2 delegati + 1 delegato per resto > a 30
Qualora entro tale lasso di tempo i nominativi degli eletti non pervengano alla Segreteria Regionale, l’Assemblea provinciale, per tali nomine, viene convocata direttamente dal Presidente Regionale o da suo delegato, entro e non oltre il 28 Febbraio.
Art. 44 – CONSIGLIO PROVINCIALE
Per la validità delle riunioni deve essere presente in proprio o per delega la maggioranza degli aventi diritto.
Le delibere devono essere assunte con almeno la maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La convocazione deve essere inviata anche al Presidente Nazionale e Regionale che vi potranno partecipare.
Art. 44/1 – GIUNTA PROVINCIALE.
La Giunta Provinciale rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione nell’ambito provinciale.
Propone al Consiglio provinciale la nomina del:
a) Direttore Responsabile della Rivista,
b) Direttore del Centro Studi Provinciale,
c) Coordinatore dei rapporti con le altre associazioni di amministratori, con le associazioni della proprietà, con i Sindacati degli inquilini e con le rappresentanze dei Consumatori.
d) Coordinatore del Gruppo Giovani
E’ composta da:
a) Presidente, che la presiede
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) Membri di Giunta eletti dal Consiglio provinciale in ragione di uno ogni duecento associati.
Le delibere della Giunta sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente provinciale.
Art. 44/2 – CENTRO STUDI PROVINCIALE.
IL Centro Studi Provinciale nel perseguire le direttive politiche nazionali e regionali collabora con il presidente ed il consiglio provinciale che sono legittimati a richiederne pareri ed curare la diffusione dei suoi elaborati.
Il Direttore del Centro Studi provinciale fa parte di diritto del CSR e può far parte del CSN ed è responsabile dei contenuti scientifici dei corsi di formazione e di aggiornamento
Nomina i componenti le Commissioni di esame ed il loro Presidente.
Deve dare comunicazione, della data degli esami, al Presidente Regionale che ha facoltà di assistere alle relative sessioni o di inviarvi un suo delegato.
Art. 45 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE
Può richiedere al Presidente Nazionale la sospensione di un associato per gravi motivi.
Art. 46 – SEGRETARIO PROVINCIALE
Attua le direttive del presidente provinciale , cura l’organizzazione dell’associazione in campo provinciale. Trasmette a tutti gli associati, alla Segreteria Nazionale e Regionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con relative relazioni del collegio provinciale dei revisori dei conti con almeno venti giorni di preavviso dalla data dell’assemblea provinciale per la loro approvazione.
Nel caso di dimissioni del presidente provinciale rimane in carica sino alla sua eventuale sostituzione da parte del nuovo presidente provinciale.
Redige il verbale delle assemblee di giunta, di consiglio e di assemblea provinciali annotando specificatamente le votazioni avvenute che, oltre a tutti gli associati, dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale e Regionale.
Raccoglie gli studi egli elaborati del CSP e li rende conoscibili a tutti gli associati.
Art. 47 – TESORIERE PROVINCIALE
Si rimanda allo Statuto
Art. 48 – COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI
Deve riunirsi almeno due volte l’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate. Deve redigere apposito verbale, da sottoporre al Consiglio, prima della presentazione all’Assemblea provinciale per la relativa approvazione.
Nella sua relazione valuta la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche dell’associazione.
Può richiedere informazioni scritte al Segretario ed al Tesoriere.
La relazione del Collegio deve essere allegata all’avviso di convocazione della riunione del Consiglio provinciale per l’approvazione del consuntivo.
Art. 49 – COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
La Commissione di conciliazione, eletta dal Consiglio provinciale , è composta da tre membri effettivi e due supplenti.
Nel caso di rinnovo anticipato degli organi statutari provinciali, il Consiglio provvede contestualmente anche all’elezione dei nuovi membri della Commissione.
Funge da Presidente il componente che ha ottenuto più preferenze ed a parità di voti il più anziano per età.
La Commissione viene convocata dal Segretario Provinciale su richiesta del Presidente della Commissione o dal Presidente provinciale.
L’avviso di convocazione può essere inviato con raccomandata ,via fax o e-mail ecc. con preavviso di giorni dieci.
Nel caso in cui la Commissione, ultimata la fase istruttoria e dopo aver sentito le parti, non riesce a raggiungere un bonario componimento tra i soci, invia gli atti al competente Collegio regionale dei Probiviri.
Art. 50 – GRUPPO GIOVANI PROVINCIALE
Il Gruppo Giovani non è un organo istituzionale, svolge la propria attività per aree tematiche e professionali a supporto dell’attività associativa provinciale, regionale e nazionale.
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 51 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Si rimanda allo statuto.
Art. 52 – ESERCIZIO FINANZIARIO
Si rimanda allo statuto.
ART. 53 – VIOLAZIONI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1° GRADO
Ricevuta la denunzia di infrazione il Presidente designa i tre membri che comporranno il Collegio giudicante, assegnando ad uno di questi la funzione di relatore.
In caso di procedimento disciplinare nei confronti di un Associato della medesima sede Provinciale del Presidente, quest’ultimo si asterrà dal giudizio nominando altro membro in sua sostituzione.
Il relatore designato comunica all’Associato il decreto di citazione a comparire avanti il Collegio con lettera raccomandata in busta chiusa.
Il Decreto di citazione contiene:
1.le generalità dell’Associato e quanto serve ad identificarlo
2.l’identità del denunziante
3.l’enunciazione del fatto a scritto in forma chiara e precisa e l’indicazione delle norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico violate
4.l’enunciazione degli elementi di prova sui quali la denunzia è basata
5.l’indicazione del Collegio giudicante, la sua composizione, il luogo, il giorno e l’ora della comparizione, con l’avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia
6.l’avviso che ha facoltà di nominare un difensore
7.l’avviso che ha facoltà di far pervenire le proprie difese al domicilio che il relatore specificherà, entro dieci giorni dalla data di comparizione, anche indicando le prove da assumere a sua discolpa.
Tra la data di comunicazione del Decreto di citazione e la data e di comparizione avanti il Collegio debbono intercorrere almeno sessanta giorni.
La comunicazione della data, del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione viene data per lettera raccomandata anche al denunziante, con l’invito a comparire ed a far pervenire al domicilio che il relatore specificherà, entro dieci giorni dalla data di comparizione, memorie, documenti e le ulteriori prove ritenute necessarie a dimostrazione della fondatezza della denunzia di infrazione.
Il denunziante dovrà comparire avanti il Collegio se chiamato in qualità di testimone.
Il Collegio decide all’esito dell’istruttoria, assunte le prove indicate dalle parti e quelle acquisite di ufficio.
La decisione è letta all’esito dell’udienza se contestuale. In ogni caso è comunicata per lettera raccomandata in busta chiusa.
La decisione è immediatamente esecutiva.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai procedimenti in grado unico del Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART. 54 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE D’APPELLO
L’associato condannato può impugnare avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri la decisione del Collegio Regionale dei Probiviri.
Il termine per l’impugnazione è di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione.
L’impugnazione si effettua con atto di appello spedito per raccomandata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Ai fini della tempestività dell’impugnazione, fa fede il timbro postale di spedizione.
L’appello non sospende l’esecuzione della decisione, salvo che la sospensione sia ordinata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART. 54.1 – DISPOSIZIONI COMUNI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE E REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Presidente Nazionale o Regionale entro trenta giorni dalla nomina convoca i membri del Collegio affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutte le successive convocazioni del Collegio saranno a cura del suo Presidente o, in caso di impedimento, a cura del Vice Presidente, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di infrazione, dell’appello o dell’istanza di interpretazione. Ove la convocazione non intercorra nel termine suddetto, potrà essere effettuata dal Presidente Nazionale per il Collegio Nazionale e dal Presidente Regionale per il Collegio Regionale.
I componenti non iscritti all’Associazione dovranno essere esperti nel settore giuridico.
In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene temporaneamente sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 (trenta) giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.
In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
Tre assenze comportano la decadenza della carica e la conseguente sostituzione con il primo dei non eletti.
Il Collegio può dotarsi di proprio Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza dei suoi componenti al fine di organizzare la propria attività.
Tale Regolamento deve essere inviato al Presidente Nazionale.
Art. 55 – PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE
Si rimanda allo Statuto.
Art. 56 – NORME DEONTOLOGICHE
Il mancato rispetto da parte di un associato delle norme previste dall’apposito Regolamento, che venga segnalato da altro socio e/o dal Presidente Provinciale, comporta l’attivazione di un procedimento della Commissione di Conciliazione.
Contro le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.
Art. 57 – TUTELA DEI MARCHI
I Presidenti provinciali hanno l’obbligo di attivarsi per il rispetto della marchi tutela dei e per la restituzione dei timbri e degli attestati d’iscrizione, di coloro che, pur continuando l’attività di amministratore condominiale, vengono espulsi o si dimettono dall’associazione.
FIRMATO:
LOREDANA ANGELICA BARBATI
NOTAIO GIANCARLO LAURINI – SEGUE SIGILLO